Massima Commissione tributaria provinciale: Torino sentenza n. 05/14/2011
Comm. trib. prov.Torino, sez. XIV, 19 gennaio 2011, n. 5/14/2011 (Pres. Fassio, est. Fornaron).
Nel caso di impugnativa di un provvedimento di diniego di disapplicazione della disciplina delle società di comodo (art. 30, commi 4 e 4 bis l. 724/1994 e richiamato art. 37 bis, comma 8, d.p.r. 600/1973), legittimato passivo del ricorso è la Direzione Regionale. Si applica in proposito il criterio legale che fa riferimento a ".. l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato.." ( art 10 D.lgs 546/92) e non ha rilievo l’ufficio che amministra il tributo in contestazione.
Il predetto rigetto non rientra tra gli atti impugnabili elencati nell’art 19 comma 1, d. lgs. 546/1992, in quanto non contiene alcuna pretesa impositiva, e non è suscettibile di produrre effetti definitivi, a differenza di altri atti da tale articolo non espressamente previsti ma ritenuti impugnabili dalla giurisprudenza della Corte di cassazione..Il contribuente potrà pertanto tutelarsi impugnando il successivo avviso di accertamento.
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Commissione tributaria provinciale: Torino
Udienza del 10/11/2010
Sentenza n. 05/14/2011
Sentenza:
sul ricorso n° 2110/10 depositato il 31/05/2010
avverso IST. DISAPPL. 901 n° 2010/18117 ASSENTE CANONI contro DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE UFFICIO CONTENZIOSO
proposto dal ricorrente: ANNA SERENI SRL - corso Virginia Marini n. 103 15100 Alessandria AL
difeso da:
Comaschi Elena Gabriella
Corso Virginia Marini n. 103 Alessandria AL
difeso da:
Malvezzi Roberto
Corso Virginia Marini n. 103 Alessandria AL
terzi chiamati in causa:
AG. ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ALESSANDRIA
Piazza Turati n. 4 15100 Alessandria AL
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