Massima Commissione tributaria provinciale: Torino sentenza n. 05/14/2011
Comm. trib. prov.Torino, sez. XIV, 19 gennaio 2011, n. 5/14/2011 (Pres. Fassio, est. Fornaron).
Nel caso di impugnativa di un provvedimento di diniego di disapplicazione della disciplina delle società di comodo (art. 30, commi 4 e 4 bis l. 724/1994 e richiamato art. 37 bis, comma 8, d.p.r. 600/1973), legittimato passivo del ricorso è la Direzione Regionale. Si applica in proposito il criterio legale che fa riferimento a ".. l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato.." ( art 10 D.lgs 546/92) e non ha rilievo l’ufficio che amministra il tributo in contestazione.
Il predetto rigetto non rientra tra gli atti impugnabili elencati nell’art 19 comma 1, d. lgs. 546/1992, in quanto non contiene alcuna pretesa impositiva, e non è suscettibile di produrre effetti definitivi, a differenza di altri atti da tale articolo non espressamente previsti ma ritenuti impugnabili dalla giurisprudenza della Corte di cassazione..Il contribuente potrà pertanto tutelarsi impugnando il successivo avviso di accertamento.
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